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L'Avvocato Antonio Giardina e l'Avvocato Paolo Rotelli presentano denunce sottoscritte da centinaia di persone in merito ai miasmi industriali (e non solo) percepiti negli ultimi mesi, dagli abitanti di Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela, Santa Lucia del Mela, Gualtieri Sicaminò, Torregrotta, San Pier Niceto, etc.
 
Si riportano i collegamenti ipertestuali di due testate giornalistiche in merito alla suddetta notizia:
 
 
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Convegno dell'Associazione U.Di.Con. sui cambiamenti climatici tenutosi a Milazzo lunedì 4 novembre moderato dall'Avvocato Alessandro Imbruglia.
Nel proprio intervento l'Avvocato Antonio Giardina, sempre con riferimento ai temi del Climate Change e Global Warming, approfondisce il principio 'delle comuni ma differenziate responsabilità'. 
Il principio di comuni ma differenziate responsabilità (Common but differentiated responsibilities - CBDR) è uno dei pilastri del diritto internazionale ambientale e dello sviluppo sostenibile. È emerso inizialmente ed è stato esplicitamente formulato nel contesto della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, il cosiddetto Earth Summit. Il principio trova le sue origini in considerazioni e principi generali di equità del diritto internazionale. In particolare, il principio di comuni ma differenziate responsabilità informa la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change), il Protocollo di Kyoto, nonché costituisce uno dei principi guida della politica climatica su cui si fonda il nuovo accordo internazionale che ha sostituito il Protocollo di Kyoto, vale a dire l’Accordo di Parigi.
Il principio numero 7 della Dichiarazione di Rio fornisce la prima formulazione del principio di comuni ma differenziate responsabilità, affermando che:
“[...] In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano sull’ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono”.
Il principio ha due matrici.
La prima è rappresentata dalla responsabilità comune, e trova i suoi antecedenti nel principio di comune patrimonio dell’umanità. Questa matrice comune è stata materialmente espressa in diversi Trattati Internazionali, in materie quali la protezione dei tonni e altre specie ittiche, lo Spazio e la Luna, il patrimonio culturale e naturale, uccelli acquatici, il fondo e il sottosuolo del mare internazionale. Più recentemente strumenti giuridici internazionali hanno qualificato come comune interesse dell’umanità il clima terrestre e la diversità biologica.
In particolare, le parti della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, nel preambolo, si dichiarano “consapevoli che i cambiamenti di clima del pianeta e i relativi effetti negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano”. La comune responsabilità riflette il dovere degli Stati di condividere equamente l’onere della protezione ambientale per le risorse globali comuni, i cosiddetti global commons. Questo interesse giuridico – e socio-ambientale – in comune è una fondante spinta alla cooperazione nella gestione e protezione di risorse globali quali l’atmosfera e il ciclo del carbonio.
La seconda matrice esprime una duplice preoccupazione. In primo luogo è espressione di una volontà di commisurare la partecipazione alla protezione di tali risorse comuni alla specifiche condizioni socio-economiche e alle capacità finanziarie e infrastrutturali dei singoli paesi, così da raggiungere una sostanziale equità della distribuzione dei costi che bilanci i criteri formali di eguaglianza tra Stati sovrani. Questo aspetto risale già al principio di Trattamento Differenziato, la cui lunga storia è fatta risalire almeno al Trattato di Versailles del 1919 e a Trattati navali successivi alla Prima Guerra Mondiale. Il Trattamento Differenziato riflette la necessità di considerare condizioni materiali differenti attraverso la “gradazione” degli obblighi assunti dalle varie Parti, o attraverso la contestualizzazione di tali obblighi. Magraw distingue a questo proposito tre tipologie di norme: norme assolute, che si applicano egualmente a tutte le Parti; norme contestuali, che si applicano ad ogni Parte tenendo conto delle speciali circostanze di ogni Parte, quali condizioni socio-economiche, capacità tecnico-finanziarie etc.; norme differenziate, che operano una differenziazione esplicita, ad esempio attraverso differenti orizzonti temporali entro i quali procedere all’adempimento delle obbligazioni stipulate.
Il principio del Trattamento Differenziato è anche riconosciuto nell’ambito del Diritto Internazionale Economico, e in particolare nella normativa dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, con il nome di “trattamento speciale e differenziato”. Tale normativa ha il fine di consentire ai paesi in via di sviluppo (PVS) di adattarsi alla liberalizzazione del commercio, attraverso previsioni di assistenza tecnica, termini temporali di adempimento elastici, flessibilità nell'adempimento etc.
Il punto cruciale però, e di novità, del principio di comuni ma differenziate responsabilità risiede nella considerazione esplicita delle responsabilità storiche dei singoli paesi alla determinazione di specifici danni ambientali – e in particolare per quanto riguarda i contributi in termini di emissioni di gas serra. Ed è proprio questa seconda dimensione, e cioè il nesso che il principio di comuni ma differenziate responsabilità stabilisce tra il passato sfruttamento economico dei commons globali e la responsabilità di intraprendere attività tese a rimediare o mitigare le conseguenze di tale sfruttamento, che si pone come particolarmente importante.
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In data 7 ottobre 2019 e/o anche nei giorni successivi, come si apprende dagli organi di informazione, è stata accertata la contaminazione delle acque marino-costiere della rada di Milazzo a causa dello sversamento non autorizzato ed incontrollato di prodotti idrocarburici. L'Avvocato Antonio Giardina in collaborazione con l'Avvocato Paolo Rotelli presentano due denunce-querela nell'interesse dell'Associazione ambientalista CAD Sociale di Milazzo presieduta dal Dr. Giuseppe Marano nonché di alcuni pescatori professionali di Milazzo.
 
Si vedano i seguenti collegamenti ipertestuali:
 
 
 
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Importante risultato processuale conseguito all'udienza del 29 novembre 2019 nel processo per disastro innominato colposo a carico di ex direttori generali della Raffineria di Milazzo: a fronte di numerose censure, eccezioni e questioni preliminari sollevate dalla difesa della Raffineria di Milazzo, citata dalle parti civili costituite quale 'responsabile civile' (che risponde in solido con gli imputati per il risarcimento del danno richiesto dalle stesse parti civili), molte delle quali intese a chiedere l'esclusione delle parti civili rispetto al reato più grave di disastro innominato colposo, il Giudice del dibattimento, in accoglimento delle difese svolte soprattutto dagli Avv.ti Giardina, Rotelli e Speranza, ha rigettato tutte le dette censure ed eccezioni, ritenendo 'legittima' la costituzione di parte civile delle persone fisiche residenti in relazione ai reati ambientali, dichiarando l'apertura del dibattimento. 
 
Si riporta il contenuto dell'articolo pubblicato il 2 dicembre 2019 sulla testata giornalistica online www.messinaora.it:
"Si è tenuto venerdì 29/11/19 il maxi processo vertente contro 3 direttori generali della RAM e la stessa raffineria quale responsabile civile in cui c’era grande attesa circa il provvedimento del Giudice Orifici. Alla scorsa udienza infatti l’avv. Simoni del foro di Milano, difensore della Raffineria, aveva sollevato varie eccezioni contro le parti civile, la cui stragrande maggioranza (circa 80) sono difese dagli avvocati Antonio Giardina, Paolo Rotelli e Carmelo Speranza i quali hanno risposto punto su punto agli attacchi avversari. Il presidente Orifici, dopo una lunga attesa, nella mattinata del 29/11/19 ha emesso il decreto dando piena ragione agli avvocati Giardina, Rotelli e Speranza ed ha aperto il dibattimento ammettendo altresì le liste testi sia del PM che delle parti civili. Il processo è stato poi rinviato al 08/04/20 per l’audizione dei testi del PM. Gli avvocati Rotelli – Giardina – Speranza dichiarano: “non possiamo che essere soddisfatti di quanto fatto nonché felici per la stima e la gratificazione che riceviamo quotidianamente dai nostri assistiti. Siamo pronti e carichi per affrontare l’istruttoria dibattimentale”. Intanto tra le parti civili difese dai suddetti legali figura il sig. Pietro Giardina, residente nel comprensorio del Mela il quale dichiara: “non posso che congratularmi con gli avvocati Giardina-Rotelli-Speranza per la loro competenza e professionalità dimostrata a suon di successi in questo ed in tanti altri processi”. Un processo di questo tipo, nonostante diversi tentativi negli ultimi decenni, non è mai stato celebrato, il che rende ancora più l’idea di quanto è stato fatto.".
 
Vedasi il relatvo collegamento ipertestuale:
 
 
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Si riportano stralci dell'articolo pubblicato da Gianni Galeotti sulla testata giornalistica 'La Pressa' di Modena che pone l'accento su di un incarico legale in materia di Diritto dell'Ambiente affidato all'Avvocato Antonio Giardina:
"Dopo anni di denunce, proteste che hanno portato al monitoraggio con naso elettronico e all’individuazione dell’origine dei miasmi da alcuni siti industriali che per la produzione di mangini e fertilizzanti la soluzione non è arrivata. L’ultimo episodio durante il consiglio comunale del 30 settembre dove la puzza ha quasi impedito ai consiglieri di concludere la seduta. Tutto messo agli atti. Un altro tassello in grado di definire anche il livello di tollerabilità rispetto alla presenza di miasmi, stabilito attraverso le denunce e le segnalazioni presentate negli anni dai cittadini, testimoni di un problema che è tale anche al di la del rispetto delle autorizzazioni nelle emissioni da parte dell’azienda (...) Un esposto che non si limita alla denuncia generica di una situazione divenuta da tempo insopportabile, quella legata ai miasmi derivanti da emissioni industriali prodotti da stabilimenti che comportano anche la lavorazione di scarti animali per la produzione di mangimi e fertilizzanti, ma porta con sé una grossa mole di documenti che riassumono anni di battaglie dei cittadini e, ultimamente, anche di risultati di campagne di monitoraggio disposte dalle autorità competenti, nell'ambito del tavolo tecnico con il coinvolgimento anche del comune, per affrontare e risolvere il problema, ormai decennale, dei miasmi a San Cesario sul Panaro. Una mole documentale utili per fornire un quadro istruttorio già dettagliato alla procura che dovrà verificare eventuali responsabilità sia civili che eventualmente penali. Il faldone è stato consegnato da uno dei cittadini firmatari, Mirco Zanoli e dal legale incaricato Francesco Giardina. 'Di fronte al fallimento della sperimentazione abbiamo deciso di dire basta. C'è chi, a questo punto, si deve assumere le responsanilità. Da anni la qualità della vita a San Cesario, è condizionata dal problema delle puzze' - afferma Mirco Zanoli. 'Nonostante gli sforzi ed il tavolo tecnico le misure previste per ridurre gli odori, anche se discutibili perché scelte dalla stessa azienda che quegli odori li produce e che è sotto osservazione, non hanno portato ad alcun miglioramento significativo' Dopo anni di denunce, proteste che hanno portato al monitoraggio con naso elettronico e all’individuazione dell’origine dei miasmi da alcuni siti industriali che per la produzione di mangini e fertilizzanti la soluzione non è arrivata. L’ultimo episodio durante il consiglio comunale del 30 settembre dove la puzza ha quasi impedito ai consiglieri di concludere la seduta. Tutto messo agli atti. Un altro tassello in grado di definire anche il livello di tollerabilità rispetto alla presenza di miasmi, stabilito attraverso le denunce e le segnalazioni presentate negli anni dai cittadini, testimoni di un problema che è tale anche al di la del rispetto delle autorizzazioni nelle emissioni da parte dell’azienda...".
 
Si riporta il relativo collegamento ipertestuale:

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