Convegno U.Di.Con. 4 novembre 2019 a Milazzo in tema di cambiamenti climatici, intervento dell'Avvocato Antonio Giardina, esperto in contenziosi ambientali.

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Convegno dell'Associazione U.Di.Con. sui cambiamenti climatici tenutosi a Milazzo lunedì 4 novembre moderato dall'Avvocato Alessandro Imbruglia.
Nel proprio intervento l'Avvocato Antonio Giardina, sempre con riferimento ai temi del Climate Change e Global Warming, approfondisce il principio 'delle comuni ma differenziate responsabilità'. 
Il principio di comuni ma differenziate responsabilità (Common but differentiated responsibilities - CBDR) è uno dei pilastri del diritto internazionale ambientale e dello sviluppo sostenibile. È emerso inizialmente ed è stato esplicitamente formulato nel contesto della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, il cosiddetto Earth Summit. Il principio trova le sue origini in considerazioni e principi generali di equità del diritto internazionale. In particolare, il principio di comuni ma differenziate responsabilità informa la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change), il Protocollo di Kyoto, nonché costituisce uno dei principi guida della politica climatica su cui si fonda il nuovo accordo internazionale che ha sostituito il Protocollo di Kyoto, vale a dire l’Accordo di Parigi.
Il principio numero 7 della Dichiarazione di Rio fornisce la prima formulazione del principio di comuni ma differenziate responsabilità, affermando che:
“[...] In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano sull’ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono”.
Il principio ha due matrici.
La prima è rappresentata dalla responsabilità comune, e trova i suoi antecedenti nel principio di comune patrimonio dell’umanità. Questa matrice comune è stata materialmente espressa in diversi Trattati Internazionali, in materie quali la protezione dei tonni e altre specie ittiche, lo Spazio e la Luna, il patrimonio culturale e naturale, uccelli acquatici, il fondo e il sottosuolo del mare internazionale. Più recentemente strumenti giuridici internazionali hanno qualificato come comune interesse dell’umanità il clima terrestre e la diversità biologica.
In particolare, le parti della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, nel preambolo, si dichiarano “consapevoli che i cambiamenti di clima del pianeta e i relativi effetti negativi costituiscono un motivo di preoccupazione per il genere umano”. La comune responsabilità riflette il dovere degli Stati di condividere equamente l’onere della protezione ambientale per le risorse globali comuni, i cosiddetti global commons. Questo interesse giuridico – e socio-ambientale – in comune è una fondante spinta alla cooperazione nella gestione e protezione di risorse globali quali l’atmosfera e il ciclo del carbonio.
La seconda matrice esprime una duplice preoccupazione. In primo luogo è espressione di una volontà di commisurare la partecipazione alla protezione di tali risorse comuni alla specifiche condizioni socio-economiche e alle capacità finanziarie e infrastrutturali dei singoli paesi, così da raggiungere una sostanziale equità della distribuzione dei costi che bilanci i criteri formali di eguaglianza tra Stati sovrani. Questo aspetto risale già al principio di Trattamento Differenziato, la cui lunga storia è fatta risalire almeno al Trattato di Versailles del 1919 e a Trattati navali successivi alla Prima Guerra Mondiale. Il Trattamento Differenziato riflette la necessità di considerare condizioni materiali differenti attraverso la “gradazione” degli obblighi assunti dalle varie Parti, o attraverso la contestualizzazione di tali obblighi. Magraw distingue a questo proposito tre tipologie di norme: norme assolute, che si applicano egualmente a tutte le Parti; norme contestuali, che si applicano ad ogni Parte tenendo conto delle speciali circostanze di ogni Parte, quali condizioni socio-economiche, capacità tecnico-finanziarie etc.; norme differenziate, che operano una differenziazione esplicita, ad esempio attraverso differenti orizzonti temporali entro i quali procedere all’adempimento delle obbligazioni stipulate.
Il principio del Trattamento Differenziato è anche riconosciuto nell’ambito del Diritto Internazionale Economico, e in particolare nella normativa dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, con il nome di “trattamento speciale e differenziato”. Tale normativa ha il fine di consentire ai paesi in via di sviluppo (PVS) di adattarsi alla liberalizzazione del commercio, attraverso previsioni di assistenza tecnica, termini temporali di adempimento elastici, flessibilità nell'adempimento etc.
Il punto cruciale però, e di novità, del principio di comuni ma differenziate responsabilità risiede nella considerazione esplicita delle responsabilità storiche dei singoli paesi alla determinazione di specifici danni ambientali – e in particolare per quanto riguarda i contributi in termini di emissioni di gas serra. Ed è proprio questa seconda dimensione, e cioè il nesso che il principio di comuni ma differenziate responsabilità stabilisce tra il passato sfruttamento economico dei commons globali e la responsabilità di intraprendere attività tese a rimediare o mitigare le conseguenze di tale sfruttamento, che si pone come particolarmente importante.

Avv. Giardina Antonio Domenico Francesco

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