INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. RISARCIMENTO DEL DANNO.

 
La Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (così come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla Legge 25 luglio 1997, n. 238 e dalla Legge 14 ottobre 1999, n. 362) prevede come epigrafe: “INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI”.
L’art. 1 della suindicata Legge, così prevede: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.”.
L’art. 2, invece, disciplina le varie tipologie di indennizzo.
L’art. 3 chiarisce che i soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della Sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all’istruttoria delle domande stesse e all’acquisizione del giudizio di cui all’art. 4, sulla base di direttive del Ministero della Sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.
L’art. 4, invece, regolamenta il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell’integrità psico-fisica o la morte, questo rimesso ad una Commissione medico-ospedaliera
L’art. 5, altresì, disciplina l’ipotesi di impugnazione avverso il giudizio della Commissione medico-ospedaliera.
È ragionevole ritenere che l’indennizzo previsto dalla predetta L. n. 210/1992, possa essere riconosciuto, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche nel caso di vaccinazioni non obbligatorie, ma fortemente consigliate dallo Stato, come nel caso di somministrazione di vaccini inerenti l’emergenza sanitaria da Cov-Sars-2.
Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 26.02.1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L. n. 210/1992, precisando che “non è costituzionalmente lecito alla stregua degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative; non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista del suddetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società” (nello stesso senso vedi Corte Costituzionale 22.06.1990, n. 307 e 16.10.2000, n. 423).
Va, in ogni caso, osservato che la descritta procedura per l’accertamento del diritto a tale indennizzo non preclude il diritto del danneggiato dalla somministrazione del vaccino ad ottenere l’integrale risarcimento del danno, che trova il suo fondamento in un fatto illecito imputabile a titolo di dolo o colpa secondo la disciplina generale in tema di responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c.
Il danno subito dal soggetto sottoposto a vaccinazione obbligatoria o facoltativa, può essere causato sia da chi materialmente ha somministrato il vaccino, sia dal produttore dello stesso.
Solamente nel caso in cui sia stata accertata la difettosità di un vaccino è possibile ottenere un risarcimento del danno a seguito delle lesioni subite in quanto l’art. 4 della Direttiva 85/374/CEE del 25.07.1985, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, prevede per quanto qui interessa, che “il danneggiato deve provare il danno, il difetto, e la connessione causale tra difetto e danno”.
Al riguardo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione II con sentenza del 21.06.2017 (C-621/15), ha stabilito che “il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su un azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest’ultimo, può ritenere, nell’esercizio del libero apprezzamento conferitogli al riguardo, che, nonostante la costatazione che la ricerca medica non stabilisce né esclude l’esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti, i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra detto difetto e tale malattia”.
 
 
 
 

Avv. Giardina Antonio Domenico Francesco

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