Si vuole approfondire il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e riparto dell'onere probatorio come interpretato dalla più recente giurisprudenza:
Tribunale Roma, 19/02/2020, n.1498
In materia di danno ex art. 2087 c.c. è onere del lavoratore che lamenta l'esistenza di un danno da risarcire, fornire la prova in ordine alla esistenza di detto danno e alla nocività dell'ambiente lavorativo in cui ha operato e al collegamento tra il danno lamentato e la pericolosità dell'ambiente lavorativo, mentre grava sul datore di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno lamentato e di aver adottato tutte le cautele necessarie e previste dalla normativa sulla sicurezza del lavoratore.
In materia di danno ex art. 2087 c.c. è onere del lavoratore che lamenta l'esistenza di un danno da risarcire, fornire la prova in ordine alla esistenza di detto danno e alla nocività dell'ambiente lavorativo in cui ha operato e al collegamento tra il danno lamentato e la pericolosità dell'ambiente lavorativo, mentre grava sul datore di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno lamentato e di aver adottato tutte le cautele necessarie e previste dalla normativa sulla sicurezza del lavoratore.
Tribunale Venezia sez. lav., 16/09/2020, n.222
In tema di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'art.19 D.P.R. n.303/56 impone al datore di lavoro di effettuare, ogniqualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose ed insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. L'art.21 dello stesso D.P.R. sancisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la dispersione nell'ambiente lavorativo. Ancora l'art.377 D.P.R. 547/55 prevede che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. e il successivo art.387, a sua volta, specifica che “i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o alti dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.
In tema di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'art.19 D.P.R. n.303/56 impone al datore di lavoro di effettuare, ogniqualvolta è possibile, in luoghi separati le lavorazioni pericolose ed insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. L'art.21 dello stesso D.P.R. sancisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la dispersione nell'ambiente lavorativo. Ancora l'art.377 D.P.R. 547/55 prevede che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. e il successivo art.387, a sua volta, specifica che “i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o alti dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.
Corte appello Venezia sez. lav., 04/02/2020, n.423
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva – al lavoratore che lamenti di aver subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Dunque, l’art. 2087 c.c. non fonda una ipotesi di responsabilità oggettiva sicché il lavoratore, che pretenda di essere risarcito per il danno subito in conseguenza di un infortunio, è soggetto all’ onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che il datore di lavoro ha posto in essere un comportamento contrario a norme inderogabili di legge o alle misure che nell’ esercizio dell’impresa debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, dovendosi escludere che il datore di lavoro sia responsabile di un infortunio solo perché accaduto durante lo svolgimento di attività lavorativa e non potendosi desumere automaticamente l’inadeguatezza delle misure di protezione solo dal fatto del verificarsi del danno.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva – al lavoratore che lamenti di aver subìto, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Dunque, l’art. 2087 c.c. non fonda una ipotesi di responsabilità oggettiva sicché il lavoratore, che pretenda di essere risarcito per il danno subito in conseguenza di un infortunio, è soggetto all’ onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che il datore di lavoro ha posto in essere un comportamento contrario a norme inderogabili di legge o alle misure che nell’ esercizio dell’impresa debbono essere adottate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, dovendosi escludere che il datore di lavoro sia responsabile di un infortunio solo perché accaduto durante lo svolgimento di attività lavorativa e non potendosi desumere automaticamente l’inadeguatezza delle misure di protezione solo dal fatto del verificarsi del danno.
Tribunale Modena sez. lav., 16/01/2020, n.15
L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
Tribunale Taranto sez. lav., 27/11/2018, n.4153
Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dalle leggi speciali, impongono all'imprenditore e al committente (quest'ultimo quale garante), di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, per cui ai fini dell'accertamento della responsabilità degli stessi per il danno alla salute riportato dal lavoratore, hanno l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad impedire il verificarsi del danno, mentre a carico del lavoratore è imposto l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche e il nesso causale tra questi due elementi (nella specie: si trattava di un lavoratore che aveva prestato la sua attività lavorativa presso l'arsenale della marina militare di Taranto, a bordo di navi e sommergibile militari, quale operaio saldatore in un'ambiente di lavoro angusto, rumoroso e saturo di polveri di amianto, senza sistemi di aspirazione e captazione di polveri di amianto, nonché senza l'utilizzo di maschere, tappi auricolari, cuffie o altri dispositivi di protezione individuale, né informazioni sui rischi derivanti dalla inalazione di polveri di amianto, dalla rumorosità dell'ambiente di lavoro e dal sollevamento dei pesi, in conseguenza di ciò il dipendente aveva riportato placche pleuriche, ipoacusia e discopatia del rachide).
Le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dalle leggi speciali, impongono all'imprenditore e al committente (quest'ultimo quale garante), di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, per cui ai fini dell'accertamento della responsabilità degli stessi per il danno alla salute riportato dal lavoratore, hanno l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad impedire il verificarsi del danno, mentre a carico del lavoratore è imposto l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche e il nesso causale tra questi due elementi (nella specie: si trattava di un lavoratore che aveva prestato la sua attività lavorativa presso l'arsenale della marina militare di Taranto, a bordo di navi e sommergibile militari, quale operaio saldatore in un'ambiente di lavoro angusto, rumoroso e saturo di polveri di amianto, senza sistemi di aspirazione e captazione di polveri di amianto, nonché senza l'utilizzo di maschere, tappi auricolari, cuffie o altri dispositivi di protezione individuale, né informazioni sui rischi derivanti dalla inalazione di polveri di amianto, dalla rumorosità dell'ambiente di lavoro e dal sollevamento dei pesi, in conseguenza di ciò il dipendente aveva riportato placche pleuriche, ipoacusia e discopatia del rachide).
Cassazione civile sez. lav., 30/07/2004, n.14663
La previsione dell'art. 2087 c.c. esclude che si possa configurare, in capo al datore di lavoro, una responsabilità di tipo oggettivo per il fatto che la violazione degli obblighi di tutela ivi contenuti devono essere considerati alla luce delle statuizioni contenute in norme di legge o derivanti da conoscenze tecniche esistenti al momento della violazione. Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore provare l'esistenza del danno nonché la sussistenza del nesso causale tra la pericolosità dell'ambiente e quest'ultimo non essendo necessaria, invece, l'indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate in quanto tale onere probatorio risulta essere a carico del datore di lavoro il quale, a sua volta, deve dimostrare che abbia adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.
La previsione dell'art. 2087 c.c. esclude che si possa configurare, in capo al datore di lavoro, una responsabilità di tipo oggettivo per il fatto che la violazione degli obblighi di tutela ivi contenuti devono essere considerati alla luce delle statuizioni contenute in norme di legge o derivanti da conoscenze tecniche esistenti al momento della violazione. Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore provare l'esistenza del danno nonché la sussistenza del nesso causale tra la pericolosità dell'ambiente e quest'ultimo non essendo necessaria, invece, l'indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate in quanto tale onere probatorio risulta essere a carico del datore di lavoro il quale, a sua volta, deve dimostrare che abbia adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.