United Nations Framework Convention on Climate Change - Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite

Si vuole in questo articolo approfondire la struttura e funzione della c.d. Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite o UNFCC United Nations Framework Convention on Climate Change nonché un focus sull'Accordo di Parigi (Paris Climate Agreement).

La Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change), venne aperta alla sottoscrizione nell’ambito della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 (Earth Summit) ed entrò in vigore nel 1994. I Paesi firmatari dell’UNFCCC si impegnavano a «stabilizzare (…) le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico» (art. 2).
L’Accordo di Parigi (Paris Climate Agreement) sul clima, siglato il 12.12.2015 nell’ambito della ventunesima Conferenza delle Parti della UNFCCC (COP-21), ha delineato un nuovo regime giuridico per l’attuazione della Convenzione Quadro sul Clima e le azioni di contrasto ai mutamenti climatici. Si compone di due documenti: la Decisione (Decision) e l’Accordo di Parigi (Paris Agreement), che formalmente costituisce un allegato alla prima. Con riferimento all’Accordo:
• Il Preambolo, che costituisce un ideale ponte tra la Decisione e l’Accordo stesso, riconduce l’esigenza di una risposta efficace alla minaccia dei cambiamenti climatici nell’ambito della tutela e promozione dei diritti umani ed afferma l’importanza dell’istruzione, della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico, dell’accesso all’informazione nonché della cooperazione a tutti i livelli sui temi affrontati.
• Gli artt. 3-6 dell’Accordo, fanno riferimento alle c.d. azioni di mitigazione, soprattutto informate all’impegno di ciascun Paese firmatario ad inviare un proprio piano nazionale di riduzione dei gas ad effetto serra ed a revisionarlo ogni cinque anni. L’Accordo istituisce un meccanismo su base volontaria, per contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra e promuovere lo sviluppo sostenibile, sottoposto all’autorità ed alla direzione della Conferenza delle parti che designano uno specifico organismo a ciò dedicato (art. 6).
• L’art. 7 dell’Accordo fa riferimento alla promozione delle procedure di adattamento agli effetti del cambiamento climatico e di rafforzamento della resilienza climatica e dello sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra; le parti devono cooperare per incrementare le capacità delle varie realtà nazionali, regionali e locali di far fronte al mutamento del clima. L’attuazione dei processi di adattamento è coordinata da un apposito organismo istituito durante la COP di Cancùn, l’Adaption Committee.
• L’art. 83 disciplina il c.d. principio del c.d. «loss and damage» (perdite e danni), che si riferisce alla serie di impatti negativi legati ai cambiamenti climatici che non possono essere evitati né con misure di mitigazione né di adattamento. Nell’Accordo di Parigi è sostanzialmente recepito il meccanismo WIM (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage) delineato a Varsavia (COP-19). Viene riconosciuto, per la prima volta, come richiesto dai Paesi in via di sviluppo e dalle Piccole Isole Stato, un ruolo specifico all’argomento delle perdite economiche e dei danni all’ambiente causati dai cambiamenti climatici. L’intesa riconosce la necessità di minimizzare e porre rimedio alle perdite e ai danni derivanti dagli effetti negativi dei mutamenti del clima, compresi i fenomeni meteorologici estremi e gli eventi lenti.
• L’art. 97 attiene all’organizzazione degli investimenti e dei flussi finanziari in senso coerente con uno sviluppo basato su ridotte emissioni di gas serra. Viene, infatti, promossa una finanza per il clima, in quanto i Paesi più ricchi sono chiamati a sostenere finanziariamente i Paesi più poveri nelle azioni di mitigazione e di adattamento.
• L’art. 10 dell’Accordo afferma il carattere centrale dell’impegno di sviluppo e del trasferimento delle tecnologie, sempre a carico dei Paesi sviluppati ed a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, allo scopo di ridurre le emissioni e migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici. Il meccanismo di trasferimento delle tecnologie istituito negli Accordi di Cancùn viene confermato come strumento dell’Accordo di Parigi. Quindi, sia il Technology Executive Committee – TEC, strumento di indirizzo politico per il trasferimento tecnologico, che il Climate Technology Centre and Network – CTCN, strumento attuativo del trasferimento tecnologico, operano per l’implementazione dell’Accordo.
• Ai Paesi con minori capacità, quali i Paesi meno sviluppati e quelli che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici (come i piccoli Stati insulari in via di sviluppo) sono dedicate le «misure di rafforzamento delle capacità» previste dagli artt. 11 e 12 dell’Accordo.
• L’art. 13 dell’Accordo definisce un quadro di impegni in capo alle Parti finalizzato a garantire la trasparenza delle loro azioni, con carattere di flessibilità, in quanto tiene conto delle relative diverse capacità e si basa sull’esperienza collettiva.
• La Conferenza delle Parti verificherà periodicamente l’attuazione dell’Accordo, al fine di valutare i progressi collettivi compiuti nel perseguimento dei suoi obiettivi a lungo termine (art. 14).
• Per assicurare l’effettiva esecuzione degli impegni non sono previsti meccanismi sanzionatori, ma azioni articolate su tre assi [trasparenza e dovere di informazione (art. 13); sostegno ai Paesi più deboli (art. 10); efficienza] e la creazione di un apposito organismo con compiti di facilitazione e promozione (art. 15).
• L’Accordo andrà revisionato in funzione dei progressi compiuti e dell’aggiornamento dei dati sull’andamento del clima. Tale compito è attribuito ad un organismo, il CMA (Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement), di cui fanno parte solo gli Stati che hanno ratificato l’Accordo al momento della sua entrata in vigore.
Gli organismi istituiti in sede di Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite - UNFCCC sono 22 (principal bodies):
 
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 Fra i detti principal bodies che fanno parte dell’UNFCCC annoveriamo in via esemplificativa:
• Conference of the Parties (COP). Il COP è il supremo organo decisionale della Convenzione. Tutti gli Stati che sono parte della Convenzione sono rappresentati al COP, al quale esaminano l’attuazione della Convenzione e tutti gli altri strumenti giuridici che il COP adotta e prende le decisioni necessarie per promuovere l’effettiva attuazione della Convenzione, compresi gli accordi istituzionali e amministrativi.
• Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP). La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, funge da riunione delle Parti del Protocollo di Kyoto. Tutti gli Stati che sono Parti del Protocollo di Kyoto sono rappresentati alla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del Protocollo di Kyoto (CMP), mentre gli Stati che non sono parti partecipano come osservatori. Il CMP sorveglia l’attuazione del Protocollo di Kyoto e prende decisioni per promuovere la sua effettiva attuazione.
• Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA). La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, funge da riunione delle Parti dell’accordo di Parigi. Tutti gli Stati che sono parte dell’accordo di Parigi sono rappresentati alla Conferenza delle Parti che funge da riunione delle parti dell’Accordo di Parigi (CMA), mentre gli Stati che non sono parti partecipano come osservatori. La CMA sovrintende all’attuazione dell’Accordo di Parigi e prende decisioni per promuovere la sua effettiva attuazione.
• Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA). L’SBSTA sostiene l’attività del COP, della CMP e della CMA attraverso la fornitura di informazioni e consulenze tempestive su questioni scientifiche e tecnologiche in quanto relative alla Convenzione, al Protocollo di Kyoto e all’Accordo di Parigi.
• Subsidiary Body for Implementation (SBI). Il SBI sostiene l’attività del COP e del CMP attraverso la valutazione e la revisione dell’effettiva attuazione della Convenzione e del suo Protocollo di Kyoto.
• Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement (APA). Il 12 dicembre 2015 la Conferenza delle parti (COP) ha adottato l’Accordo di Parigi con decisione 1 / CP.21. Il gruppo di lavoro ad hoc sull’accordo di Parigi (APA) è stato istituito con la stessa decisione per prepararsi all’entrata in vigore dell’accordo di Parigi e per la convocazione della prima sessione della conferenza delle parti che servono come riunione delle parti all’accordo di Parigi (CMA).
• Bureau of the COP, CMP and CMA. L’Ufficio di presidenza sostiene la COP, la CMP e la CMA fornendo consulenza e orientamenti in merito ai lavori in corso nell’ambito della Convenzione, del Protocollo di Kyoto e dell’Accordo di Parigi, dell’organizzazione delle loro sessioni e del funzionamento del segretariato, soprattutto nei momenti in cui COP, CMP e CMA non sono in sessione. L’Ufficio di presidenza è eletto dai rappresentanti delle Parti nominati da ciascuno dei cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite e degli Stati in via di sviluppo delle piccole isole.
• Compliance Committee. Le funzioni del comitato di conformità del Protocollo di Kyoto sono di fornire consulenza e assistenza alle parti nell'attuazione del protocollo di Kyoto, promuovere la conformità delle parti ai propri impegni e determinare i casi di inosservanza e applicare conseguenze nei casi in cui le parti non rispettano i loro impegni nell'ambito del Protocollo di Kyoto.
• CDM EB – Executive Board of the Clean Development Mechanism (CDM). Il comitato esecutivo del CDM sorveglia il Protocollo di Kyoto CDM sotto l’autorità e la guida del CMP. Il Comitato Esecutivo CDM è l’ultimo punto di contatto per i partecipanti al progetto CDM per la registrazione dei progetti e l’emissione di riduzioni di emissioni certificate.
• Joint Implementation Supervisory Committee (JISC). Il JSC, sotto l’autorità e la guida della CMP, sovrintende alla procedura di verifica dei progetti presentati per confermare che le conseguenti riduzioni delle emissioni da fonti o miglioramenti di rimozione antropogenica da parte dei pozzi di lavaggio soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e le linee guida per l’attuazione.
• Technology Executive Committee (TEC). Il Comitato Esecutivo Tecnologico, insieme al Centro Tecnologico Climatico e alla Rete, in linea con le rispettive funzioni, è incaricato di agevolare l’efficace attuazione del Meccanismo Tecnologico, sotto la guida del COP. Il TEC è stato istituito dal COP alla sedicesima sessione nella decisione 1 / CP.16.
• Advisory Board of the Climate Technology Centre and Network (CTCN). Il Centro Tecnologie Climatici e la Rete (CTCN) è responsabile e sotto la guida del COP attraverso un consiglio di amministrazione. Il consiglio consultivo del CTCN è stato istituito al COP 18 e fornisce orientamenti al CTCN su come dare priorità alle richieste dei paesi in via di sviluppo e, in generale, monitorare, valutare e valutare le prestazioni del CTCN.
• Adaptation Committee (AP). Il comitato di adattamento è stato istituito dal COP nella sua sedicesima sessione nell’ambito degli accordi di Cancun (decisione 1 / CP.16) per promuovere l’attuazione di un’azione rafforzata sull’adattamento in modo coerente ai sensi della Convenzione, tra l’altro attraverso varie funzioni. Il suo lavoro è stato lanciato al COP 17.
• Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage. Il Comitato Esecutivo del meccanismo internazionale di Varsavia è stato istituito con la decisione 2 / CP.19 per guidare l’attuazione delle funzioni del meccanismo internazionale di Varsavia per perdite e danni.
• Standing Committee on Finance (SCF). Il mandato del comitato permanente delle finanze è quello di assistere il COP nell’esercizio delle sue funzioni rispetto al meccanismo finanziario della Convenzione in termini di: miglioramento della coerenza e del coordinamento nel finanziamento del cambiamento climatico; razionalizzazione del meccanismo finanziario; mobilitazione di risorse finanziarie; la misurazione, la segnalazione e la verifica del sostegno fornito ai partiti dei paesi in via di sviluppo. È stato stabilito dal COP alla sedicesima sessione con decisione 1 / CP.16. I suoi ruoli e funzioni furono ulteriormente definiti e la sua composizione e le modalità di lavoro elaborate al COP 17.
• The Paris Committee on Capacity-building (PCCB). Il comitato parigino sulla creazione di capacità (PCCB) è stato istituito dalla conferenza delle parti (COP) nel 2015 nell’ambito dell’adozione dell’Accordo di Parigi per affrontare le lacune ei bisogni, sia attuali che in fase di emergenza, nell’attuazione della capacità di sviluppo nello sviluppo e rafforzare ulteriormente gli sforzi per la creazione di capacità, anche per quanto riguarda la coerenza e il coordinamento delle attività di costruzione delle capacità nell’ambito della Convenzione.
• Adaptation Fund Board (AFB). L’AFB sorveglia e gestisce il Fondo di Adattamento ed è pienamente responsabile della CMP. Il Fondo di Adattamento è stato istituito per finanziare progetti e programmi di adattamento concreto in parti in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento climatico. Il Fondo di Adattamento è finanziato da una quota del 2% dei proventi delle riduzioni di emissioni certificate rilasciate dal comitato esecutivo del meccanismo di sviluppo pulito e da altre fonti di finanziamento.
• Least Developed Countries Expert Group (LEG). Il COP ha istituito il LEG, la cui iscrizione deve essere nominata dalle Parti, con l’obiettivo di sostenere le strategie di preparazione e di attuazione dei programmi di adattamento nazionali di azione.
• Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the Convention (CGE). Il COP ha istituito il CGE con l’obiettivo di migliorare il processo di preparazione delle comunicazioni nazionali da parte di parti non incluse nell'allegato I della Convenzione.
• Secretariat. Il segretariato dell'UNFCCC fornisce un supporto organizzativo e una competenza tecnica ai negoziati e alle istituzioni dell’UNFCCC e facilita il flusso di informazioni autorevoli sull’attuazione della Convenzione e del suo protocollo di Kyoto. Ciò include lo sviluppo e l’attuazione efficace di approcci innovativi per attenuare i cambiamenti climatici e promuovere lo sviluppo sostenibile.
• United Nations institutional linkage. Le Nazioni Unite sono depositarie per la Convenzione e per il Protocollo di Kyoto. Il segretariato è istituzionalmente legato alle Nazioni Unite senza essere integrato in alcun programma e viene gestito in base alle norme e alle regolamentazioni delle Nazioni Unite.
• Global Environment Facility (GEF). Il GEF è un’entità operativa del meccanismo finanziario della Convenzione che fornisce sostegno finanziario alle attività e ai progetti dei paesi in via di sviluppo. Il COP fornisce regolarmente orientamenti al GEF sulle politiche, le priorità del programma ed i criteri di ammissibilità per il finanziamento.
• Green Climate Fund (GCF). Il GCF è un’entità operativa del meccanismo finanziario della Convenzione ed è responsabile e funzionale sotto la guida del COP. È governato da un Consiglio composto da 24 membri (pari al numero di parti sviluppati e in via di sviluppo) e destinato ad essere il principale fondo per la finanza mondiale di cambiamento climatico nel contesto della mobilitazione di 100 miliardi di dollari entro il 2020. Il GCF è stato istituito dal COP alla sua sedicesima sessione con decisione 1 / CP.16, progettata nel corso del 2011 da un Comitato di transizione e lanciata al COP 17 attraverso la decisione 3 / CP.17, compreso lo strumento governativo per il GCF.
• Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). L’IPCC è un corpo scientifico. Esamina e valuta, a intervalli regolari, le più recenti informazioni scientifiche, tecniche e socioeconomiche prodotte in tutto il mondo, pertinenti alla comprensione dei cambiamenti climatici. Non svolge alcuna ricerca né controlla i dati oi parametri relativi al clima. Il COP riceve i rapporti dell’IPCC e utilizza i dati e le informazioni IPCC come base di base sullo stato delle conoscenze sul cambiamento climatico nel prendere decisioni basate sulla scienza.
• Special Climate Change Fund (SCCF). Il Fondo speciale per il cambiamento climatico (SCCF) è stato istituito per finanziare attività, programmi e misure relative al cambiamento climatico, complementari a quelle sostenute da altri meccanismi di finanziamento per l’attuazione della convenzione. Il GEF (Global Environment Facility) è stato affidato a gestire lo SCCF.
• Least Developed Countries Fund (LCDF). Il COP ha istituito il Fondo per i paesi meno sviluppati (LDCF) per sostenere il programma di lavoro dei paesi meno sviluppati (LDC) e aiutare i paesi meno sviluppati, tra l’altro, a preparare e implementare i programmi nazionali di adattamento dell’azione (NAPA). Il Global Environment Facility (GEF) è stato affidato ad operare il LDCF.
• Capacity-bulding for Trasparency (CBIT). Il CBIT costituisce un nuovo fondo fiduciario gestito dal Global Environment Facility (GEF). L’obiettivo del CBIT è quello di rafforzare le capacità istituzionali e tecniche dei paesi in via di sviluppo per soddisfare i requisiti di trasparenza formulati dall’Accordo di Parigi.
 

Avv. Giardina Antonio Domenico Francesco

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