LOCALIZZAZIONE DEPOSITO NAZIONALE RIFIUTI RADIOATTIVI. Avvio della consultazione pubblica. Interviene l'Avvocato Antonio Giardina.

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Si evidenzia che lo scrivente Avvocato Antonio Giardina mette a disposizione i servizi del Team legale di giustiziaeambiente.it, che coordina e di cui costituisce lo specialista in materia di Diritto dell’Ambiente, per assistere legalmente tutti i soggetti indicati dall’art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010 – vale a dire le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati – ai fini della formulazione di osservazioni e proposte tecniche in forma scritta, secondo le modalità indicate sul sito depositonazionale.it, ed entro il termine normativo di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso da parte della Sogin S.p.a., avvenuta il 5 gennaio 2021, con particolare riferimento alla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, all’ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali ed al progetto preliminare del Parco Tecnologico.
 
Va detto, con riferimento alla Regione Sicilia, invero, che sono individuate come aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività i siti di cui alla Tavola 6:
• area di ha 205 nel territorio del Comune di Trapani (codice area TP-11);
• area di ha 253 nel territorio dei Comuni di Calatafimi e Segesta (codice area TP-9);
• area di ha 162 nel territorio dei Comuni di Castellana Sicula, Petralia Sottana (codice area PA-15)area di ha 296 nel territorio del Comune di Butera (codice area CL-18).
 
Si precisa che il “Deposito Nazionale” è un’infrastruttura ambientale di superficie, inserita all’interno di un “Parco Tecnologico” comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinata allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.
 
Si osserva, infatti, che in data 5 gennaio 2021 è stato pubblicato “Avviso Pubblico” inerente la “Consultazione pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs. n. 31/2010”.
Si riportano alcuni stralci dell’avviso pubblico citato:
• “Sogin S.p.A, con sede in Roma, via Marsala 51/c, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 del Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è il soggetto responsabile della localizzazione, realizzazione e dell’esercizio del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico. Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri previsti nella Guida Tecnica n. 29 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) elaborati sulla base degli standard dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), definisce una proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico.”;
• “La proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, con l’ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche socio-ambientali, il progetto preliminare e la relativa documentazione sono pubblicati e possono essere consultati sul sito www.depositonazionale.it. Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione (ex art. 27, comma 3 del D.lgs. n. 31/2010), le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possono formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima secondo le modalità indicate sul sito depositonazionale.it. Tutte le descritte attività sono svolte in conformità alle norme del Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.”;
• “La relativa consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, nonché della Direttiva n. 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante le Linee guida per la consultazione pubblica in Italia.”;
• “Le osservazioni e proposte vanno inoltrate entro 60 giorni dalla pubblicazione della proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee, il progetto preliminare e la documentazione correlata (ex art. 27, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 31/2010)”;
• “c-bis) la data entro la quale deve concludersi il procedimento è 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine suddetto.”.
Per completezza, si riporta che il 30 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 (recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”), il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno comunicato il proprio nulla osta alla società Sogin S.p.a., affinché la stessa provvedesse agli adempimenti previsti al comma 3 del medesimo articolo. Cioè la Sogin S.p.a. doveva pubblicare sul proprio sito internet:
• la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, definita dalla stessa Sogin S.p.a. come Rev.08 del 22 gennaio 2020;
• l’ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, definito dalla Sogin S.p.a. nel documento Rev.05 “Proposta di ordine delle idoneità delle aree CNAPI;
• il progetto preliminare del Parco Tecnologico proposto dalla Sogin S.p.a. ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 31/2010;
• la documentazione a corredo del progetto preliminare proposto dalla Sogin S.p.a. ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010 e s.m.i., che, ai fini del dimensionamento del deposito, dovrà tener conto della stima complessiva dei rifiuti da smaltire, comprensivi di quelli previsti all’art. 242, comma 3, del D.Lgs. n. 101/2020.
 
Per qualunque informazione e/o richiesta contattare il sottoscritto Avvocato Antonio Giardina utilizzando l'apposito form nel menu 'Contatti' ovvero indirizzare email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
 

Avv. Giardina Antonio Domenico Francesco

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